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La gestione fiscale va ben oltre la compilazione delle dichiarazioni: richiede pianificazione strategica e conoscenza approfondita della normativa tributaria e delle sue evoluzioni. Lo studio garantisce un presidio continuativo su tutti gli adempimenti, con orientamento costante alla tutela del contribuente.
Ogni decisione aziendale comporta riflessi fiscali di rilievo. Lo studio accompagna imprenditori e professionisti in una valutazione preventiva delle loro scelte, ricercando costantemente la soluzione più efficiente nel pieno rispetto della normativa, considerando altresì la struttura patrimoniale e le esigenze di protezione del nucleo familiare.
La gestione dei rapporti di lavoro richiede competenza tecnica e aggiornamento normativo costante. L'assistenza copre l'intero ciclo di vita del rapporto, offrendo consulenza completa in diritto del lavoro e amministrazione del personale, con orientamento alla prevenzione delle criticità.
Affiancando l'impresa nelle sue decisioni strategiche, l'attività integra pianificazione economico-finanziaria e gestione contabile con un'analisi costante dei dati aziendali, per una rappresentazione consapevole e affidabile della situazione economica e patrimoniale, elemento essenziale nei rapporti con stakeholder e terzi.
La riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20% introdotta dalla legge di bilancio 2025 premia le società che accantonano almeno l'80% dell'utile 2024 e ne reinvestono una quota in beni strumentali nuovi 4.0 e 5.0. Il beneficio riguarda il periodo d'imposta 2025 e va indicato nel modello REDDITI SC 2026.
Il termine per effettuare gli investimenti rilevanti scade il 31 ottobre 2026 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare: rilevano gli acquisti realizzati dal 1° gennaio 2025 a tale data, individuati secondo i criteri di competenza dell'art. 109 del TUIR. L'importo investito non può essere inferiore al 30% degli utili accantonati e comunque al 24% degli utili 2023, con un minimo di 20.000 euro. Ai beni 4.0 resta richiesta l'interconnessione, che può intervenire anche dopo l'investimento ma deve poi permanere per più della metà del periodo di sorveglianza. Restano fermi il mantenimento dei beni fino al 2030 o al 2031 e le condizioni occupazionali. Gli investimenti vanno perfezionati entro il 31 ottobre 2026, poiché il termine non è prorogabile.
In sintesi
art. 1, cc. 436-444, L. 207/2024 · D.M. 8 agosto 2025 · Allegati A e B L. 232/2016 · art. 38 D.L. 19/2024 · art. 109 TUIR
L'art. 12 del D.Lgs. 148/2026 riporta al secondo anno successivo il termine per esercitare la detrazione IVA e per annotare la fattura. È ammessa anche la retro-imputazione dell'imposta quando la fattura di un acquisto dell'anno è ricevuta in quello seguente. Restano escluse dall'ultima liquidazione dell'anno le fatture relative a operazioni dell'anno precedente, recuperabili solo in dichiarazione. Le nuove regole si applicano dal 12 agosto 2026.
Il regime del Gruppo IVA rende irrilevanti ai fini dell'imposta le operazioni tra i soggetti partecipanti. Per accedervi dal 2027 il controllo di diritto deve sussistere almeno dal 1° luglio 2026 e l'opzione è vincolante per un triennio, con obbligo di includere tutti i soggetti che ne presentano i requisiti. Il modello AGI/1 va trasmesso dal rappresentante di gruppo entro il 30 settembre 2026, termine valido anche per la revoca.
Gli incentivi che prevedono uno sgravio contributivo del 100%, come i bonus donne, giovani e ZES 2026, non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento. Con la circ. n. 82/2026 l'INPS ha però confermato la compatibilità con l'agevolazione dell'1% riconosciuta ai datori in possesso della certificazione della parità di genere, poiché i due benefici incidono su piani distinti.
L'assicurazione INAIL dei soci è obbligatoria ai sensi dell'art. 4, c. 1, n. 7 del D.P.R. 1124/1965, ma solo in presenza di attività lavorativa non occasionale. La tutela si duplica quando il socio opera in più società, con versamento di premi distinti. Se nella stessa società coesistono le qualifiche di socio e amministratore prevale quella di socio, sia ai fini del premio sia dell'indennizzo.
L'impossibilità di funzionamento dell'assemblea di cui all'art. 2484, c. 1, n. 3 c.c. opera come causa di scioglimento solo in presenza di un evento patologico irreversibile, che impedisca le delibere essenziali alla vita sociale come la nomina degli amministratori e l'approvazione del bilancio. Il blocco interno al consiglio di amministrazione, che solo di riflesso paralizza l'assemblea, non integra tale causa.
L'art. 26 del D.Lgs. 147/2026 introduce il comma 768-bis della L. 160/2019 e prevede un modello dichiarativo IMU unitario, valido per tutti i soggetti passivi e trasmissibile esclusivamente per via telematica: viene meno l'invio cartaceo. In attesa del decreto ministeriale di adozione restano in uso i modelli attuali, con termine al 30 giugno dell'anno successivo.