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La gestione fiscale va ben oltre la compilazione delle dichiarazioni: richiede pianificazione strategica e conoscenza approfondita della normativa tributaria e delle sue evoluzioni. Lo studio garantisce un presidio continuativo su tutti gli adempimenti, con orientamento costante alla tutela del contribuente.
Ogni decisione aziendale comporta riflessi fiscali di rilievo. Lo studio accompagna imprenditori e professionisti in una valutazione preventiva delle loro scelte, ricercando costantemente la soluzione più efficiente nel pieno rispetto della normativa, considerando altresì la struttura patrimoniale e le esigenze di protezione del nucleo familiare.
La gestione dei rapporti di lavoro richiede competenza tecnica e aggiornamento normativo costante. L'assistenza copre l'intero ciclo di vita del rapporto, offrendo consulenza completa in diritto del lavoro e amministrazione del personale, con orientamento alla prevenzione delle criticità.
Affiancando l'impresa nelle sue decisioni strategiche, l'attività integra pianificazione economico-finanziaria e gestione contabile con un'analisi costante dei dati aziendali, per una rappresentazione consapevole e affidabile della situazione economica e patrimoniale, elemento essenziale nei rapporti con stakeholder e terzi.
Con la risposta all'interpello n. 138/2026 l'Agenzia delle Entrate chiarisce gli effetti della messa in liquidazione della società sul concordato preventivo biennale. La liquidazione ordinaria rientra tra le circostanze eccezionali individuate dal D.M. 14 giugno 2024: il concordato cessa di produrre effetti dal periodo d'imposta in cui i redditi effettivi risultano inferiori di oltre il 30% rispetto a quelli concordati. L'apertura della liquidazione determina altresì, ai sensi dell'art. 182 del TUIR, il frazionamento dell'anno in due autonomi periodi d'imposta, con regime fiscale definitivo per i redditi di ciascun periodo e imputazione per trasparenza ai soci esistenti alla chiusura dei periodi stessi.
Ai soci receduti prima della messa in liquidazione si applicano invece le regole dell'art. 20-bis del TUIR sulla liquidazione della quota, in coerenza con la giurisprudenza delle Sezioni Unite. Chi ha aderito al concordato e valuta la cessazione dell'attività deve pertanto considerare sia la possibile decadenza degli effetti del CPB sia lo sdoppiamento dell'esercizio, con i relativi adempimenti dichiarativi.
In sintesi
risposta AE n. 138/2026 · art. 19 D.Lgs. 13/2024 · D.M. 14.06.2024 · artt. 182 e 20-bis TUIR
Per i beni 4.0 che accedono al nuovo iperammortamento 2026 non è previsto l'obbligo di riportare in fattura una dicitura dedicata, a differenza del precedente credito d'imposta Transizione 4.0. L'agevolazione opera infatti come maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto, con comunicazioni al GSE, perizia asseverata e certificazione contabile. Resta comunque consigliabile indicare il riferimento normativo su fatture, DDT e contratti, a presidio della tracciabilità dell'investimento.
Entro il 20 luglio 2026 i contribuenti interessati dalla proroga – soggetti ISA con ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro, forfetari e minimi, oltre ai soci di società trasparenti – versano senza maggiorazione le imposte risultanti dalle dichiarazioni. Il differimento comprende anche le sostitutive del concordato preventivo biennale e i contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti. Dal 21 luglio al 20 agosto il versamento resta possibile con la maggiorazione dello 0,8%.
Per gli avvisi bonari da liquidazione automatica e controllo formale, il termine di 60 giorni per il pagamento delle somme o della prima rata è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre. Per tutto agosto è inoltre sospeso l'invio di nuove comunicazioni di irregolarità e delle lettere di compliance, salvo casi di urgenza. Le rate successive alla prima vanno invece versate alle scadenze ordinarie, anche nel periodo estivo.
Dal 1° al 31 agosto è sospeso il decorso dei termini processuali tributari: ricorsi, appelli, costituzioni in giudizio, riassunzioni e memorie. Un atto impositivo notificato il 20 luglio 2026 è pertanto impugnabile fino al 19 ottobre 2026. La sospensione opera anche per i termini a ritroso relativi a memorie e documenti, mentre non si applica ai procedimenti cautelari.
Secondo la Cassazione la sottoscrizione dell'aumento di capitale ha natura consensuale: la delibera è valida ed efficace anche senza il contestuale versamento del 25% dei conferimenti in denaro, che resta esigibile a semplice richiesta degli amministratori. La delibera è inoltre iscrivibile nel Registro delle imprese; il versamento può essere garantito da polizza o fideiussione, ovvero estinto per compensazione con crediti del socio.
La Corte Costituzionale conferma l'assetto conseguente alla sentenza n. 118/2025: nelle imprese fino a 15 dipendenti l'indennità per il licenziamento illegittimo nel regime delle tutele crescenti non incontra più il tetto delle sei mensilità. Resta il dimezzamento rispetto alle imprese maggiori, ma il giudice può personalizzare il risarcimento. Attesa un'ulteriore pronuncia sull'art. 8 della L. 604/66.
Dottore Commercialista · Revisore Legale · Revisore degli Enti Locali · Revisore della Sostenibilità
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Consulente di società pubbliche e misto pubblico-private. Collaborazione con Enti Locali della Provincia di Imperia e Savona in materia fiscale, con particolare riferimento all'assoggettabilità IVA delle attività svolte dagli Enti Locali.
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